ADR - Accord Dangereuses Route

L’accordo europeo ADR (Accord Dangereuses Route) viene sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 da numerosi paesi tra cui l’Italia, sancito con la legge nr° 1839 del 12 agosto 1962 è oggi operante all’interno del nostro Paese con l’obbiettivo di armonizzare le normative nazionali per il trasporto di merci pericolose con quelle dei Paesi aderenti all’accordo, garantendo al trasporto il rispetto di determinate condizioni di sicurezza.

L’ADR non contiene sanzioni per chi non rispetta le norme, questo compito spetta alle leggi nazionali in vigore nello stato dove avviene la violazione, in Italia, si applicano le norme del Codice della Strada in particolare per:

  • Art. 116: Autista privo di certificato di formazione del conducente.
    Il D.M. 45/5/97 così come modificato dal D.M. 10/06/04 e dal D.M. 02/08/05 stabilisce le norme relative al rilascio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite gli uffici della MTCT ed al rinnovo (ogni 5 anni) del certificato di formazione.
  • Art. 142: Superamento dei limiti di velocità con carichi di materiale esplosivo.
  • Art. 167: Sovraccarico.
    Non è ammessa tolleranza in caso di eccedenza (sovraccarico) quando il trasporto è regolamentato dalle normative ADR.
  • Art. 168: Mancato rispetto delle norme nazionali del trasporto di merci pericolose o delle norme dell’ADR.

Sono considerate merci pericolose, ai fini dell’accordo ADR, le merci che possono causare danni o pericoli per la salute e la vita delle persone (del personale che esegue il trasporto e terzi), agli animali , alle cose di terzi, al veicolo che le trasporta e all’ambiente.

Le 13 suddivisioni in classi delle materie e oggetti pericolosi, riuniscono in ciascuna classe gruppi di sostanze aventi in linea generale lo stesso pericolo principale, tali suddivisioni rappresentano un’elencazione per gruppi omogenei di materie similari all’interno di una classe ADR che possiamo vedere assieme rappresentate nella tabella sottostante.

La responsabilità dell’identificazione (classificazione) della merce pericolosa da trasportare spetta al mittente (speditore) o alla ditta speditrice (caricatore), ma anche al produttore.

L’ADR è una cosa seria, non effettuate trasporti in regime di ADR senza le apposte competenze!

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